la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La regione stabilisce le tariffe minime del trasporto pubblico
locale e le tipologie dei  titoli  di  viaggio,  con  l'obiettivo  di
favorire  l'integrazione  tariffaria  tra  i  servizi urbani e quelli
extraurbani nonche' l'impiego generalizzato di  sistemi  meccanizzati
per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio.