la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione stabilisce le tariffe minime del trasporto pubblico locale e le tipologie dei titoli di viaggio, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani nonche' l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio.